Art. 3.
(Diagnosi precoce).

      1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni, nelle forme previste dall'ordinamento, garantiscono interventi diagnostici precoci, abilitativi

 

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e riabilitativi per tutti i bambini nati o divenuti sordi.
      2. Le aziende sanitarie locali predispongono i test audiologici a cui sottoporre obbligatoriamente tutti i neonati. In tutti casi di rischio di sordità, è previsto l'inizio del trattamento di recupero con conseguente coinvolgimento della famiglia nell'intervento di abilitazione ed educazione linguistica.
      3. Previo accertamento della patologia, alla famiglia è affiancato personale specializzato, messo a disposizione dalle istituzioni scolastiche congiuntamente con gli operatori dell'azienda sanitaria locale.